Dettaglio

AGO302017
 30 agosto 2017

Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti

Con l’entrata in vigore dell’articolo 11 comma 1bis del decreto legge n. 50/2017, convertito in legge 96/2017, è stata estesa anche a favore dei comuni la possibilità di chiudere le liti fiscali pendenti relative ai tributi locali.
Nella seduta del 28 agosto, il Consiglio Comunale ne ha stabilito l’applicazione anche al Comune di Breda di Piave.

Tale possibilità riguarda tutte le liti fiscali pendenti presso il competente organo giudiziario aventi ad oggetto uno dei tributi comunali: ICI, IMU, TASI.

Per pendente si intende la lite fiscale (ricorso) notificata al Comune entro il 24 aprile 2017 e non ancora decisa in via definitiva dal giudice, sia esso di primo grado che d’appello, che di Cassazione.

 


Aderendo alla definizione agevolata delle liti fiscali, il contribuente è tenuto a versare:

·         il tributo;
·         gli interessi accertati dall’ufficio presenti sull’atto;
·         gli ulteriori interessi al tasso del 4% (art. 20 Dpr. 602/1973) da calcolarsi a partire dalla data di notifica dell’atto fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto impugnato;
·         le eventuali spese di notifica indicate nell’atto.

La definizione comporta quindi la non debenza:
-  delle sanzioni comminate nell’atto originario;
-  degli interessi di mora.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio.
La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

 


PAGAMENTO SOMME DOVUTE

Il comma 5 dell’art. 11 del Dl n. 50 del 2017 regola il pagamento delle somme dovute in base alla definizione.

Per gli importi superiori a duemila euro è previsto il pagamento in forma rateale nella seguente misura:
-   il 40 per cento dell’importo dovuto deve essere versato entro il 2 ottobre 2017;
-   il 40 per cento dell’importo dovuto deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
-   il 20 per cento dell’importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018.  

Se la definizione comporta il pagamento di un importo uguale o inferiore a 2.000 euro, questo deve essere pagato integralmente entro il 2 ottobre 2017.


DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE 

Oltre al pagamento dell'importo dovuto o della prima rata il contribuente è tenuto a presentare domanda di adesione. 

 Il modulo di domandamimetype, debitamente compilato in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, deve essere trasmesso entro il 2 ottobre 2017:

- a mezzo pec all'indirizzo: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it
- a mezzo posta raccomandata all'indirizzo: Comune di Breda di Piave, Via Trento e Trieste 26 – 31030 BREDA DI PIAVE.
- consegnato direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Breda di Piave, Via Trento e Trieste 26 – 31030 BREDA DI PIAVE.

Deve essere presentata una distinta domanda (esente da bollo) per ogni singolo atto impugnato anche in caso di ricorso cumulativo.

Il pagamento delle rate dovrà essere effettuato tramite versamento diretto alla tesoreria Comunale Cassa di Risparmio del Veneto o tramite bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN: IT49X0622512186100000460093, utilizzando la causale: “definizione liti pendenti - tributo oggetto del ricorso (es. imu / ici) - nominativo del ricorrente”.

 

 

 

Data creazione: 30-08-2017 | Data ultima modifica: 23-02-2018

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Data ultima modifica:
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