TASI - Tributo sui servizi indivisibili 2015

Descrizione del servizio

Descrizione del servizio

Ai sensi dell’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, dall’1/1/2014, è istituito il tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), a copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dall’Ente (trasporto pubblico, illuminazione pubblica, manutenzione strade ecc.).
La TASI è disciplinata nei commi da 669 a 679 e comma 687, dell’articolo 1, della suddetta legge 147/2014 e successive modificazioni ed integrazioni e dall’art. 1 del D.L. 6/3/2014, n. 16 convertito con la Legge n. 68 del 2 maggio 2014.
 Detta disciplina è integrata dal Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2014 e dalla mimetypedelibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29/04/2014 che ha approvato aliquote e detrazioni valide anche per l'anno 2015.

  

 COME APPLICARE LA TASI PER IL 2015

 

DOVE RICHIEDERE IL CONTEGGIO

NEL MESE DI GIUGNO L'UFFICIO TRIBUTI HA INVIATO A CASA I CONTEGGI (1^ E 2^ RATA) A TUTTI I CONTRIBUENTI.
SI RICORDA CHE IL VERSAMENTO DELLA 2^ RATA SCADE IL 16.12.2015.

QUANTI HANNO LA NECESSITA' DI RIVEDERE I CONTEGGI  POSSONO RIVOLGERSI ALL'UFFICIO TRIBUTI DURANTE GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO.

L'UFFICIO PUO' ESSERE CONTATTATO  TRAMITE POSTA ELETTRONICA (E-MAIL) all'indirizzo tributicommercio@comunebreda.it o rivolgendosi allo sportello dell’ufficio dal lunedì al venerdì  9.00–12.30, mercoledì 16.00-18.00, sabato 9.00-12.00 - Tel 0422 600153 (selezione 4).  

 

PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA


Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.

La TASI non trova applicazione ai terreni agricoli.

Il Comune di Breda di Piave ha deliberato le seguenti aliquote:

 
 TIPO IMMOBILE ALIQUOTA   DETRAZIONE

 abitazione principale (escluse categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze (massimo una pertinenza per categoria) possedute dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale;

2,5

per mille

   € 30,00

 abitazione principale e relative pertinenze con diritto di abitazione ai sensi art. 540 c.c. per il coniuge superstite

 abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

 unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”. Su tale unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi

 abitazione concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale e le relative pertinenze; è considerato assimilabile un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il comodatario e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente

 casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

 unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1,  del D. Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari

2,5
per mille

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fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008

2,5
per mille

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fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

2,5
per mille

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fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sia in categoria D/10 che in altre categorie catastali con annotazione di ruralità

1
per mille

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abitazione principale di categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze

 0
per mille

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aree fabbricabili, terreni agricoli 

 0
per mille

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altri immobili diversi dai precedenti

 0
per mille

 ---

CALCOLO DELLA DETRAZIONE:

Per le abitazioni principali nel caso in cui l'occupante è diverso dal possessore la detrazione compete unicamente all'occupante per il quale l'unità immobiliare costituisce abitazione principale.
L'importo complessivo di € 30,00 va rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da detrarsi fino a concorrenza del suo ammontare.

 

 

BASE IMPONIBILE
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU.
Quindi, per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale (stessi coefficienti dell'IMU):

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle le categorie C/3, C/4 e C/5;
-   80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria D/5;
-   55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi).

QUANDO SI DEVE PAGARE

Il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso può avvenire in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2015, oppure in due rate:

- entro il 16 GIUGNO 2015 prima rata

- entro il 16 DICEMBRE 2015 seconda rata a saldo

COME e DOVE si paga

Il versamento dell'imposta può essere effettuato mediante:

  • MODELLO F24 presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario (l'utilizzo è completamente gratuito).
    Si fa presente che il codice Ente per il Comune di BREDA DI PIAVE è: "B128".

RAVVEDIMENTO OPEROSO per ritardati versamenti

E’ possibile avvalersi dell’istituto del “ravvedimento operoso” per sanare il ritardato versamento della prima rata (scadenza 16/06/2015) pagando:

 - la SANZIONE dello 0,20% del tributo per ogni giorno di ritardo, oltre interessi legali del 1% se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni dalla scadenza;

- la SANZIONE del 3% del tributo, oltre interessi legali del 1% se la regolarizzazione avviene oltre i 14 giorni ma entro 30 giorni dalla scadenza;

- la SANZIONE del 3,75% del tributo, oltre interessi legali del 1% se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla scadenza. 

 

DICHIARAZIONE TASI

Per l'anno 2015 si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine sopra indicato.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2015 la dichiarazione TASI andrà presentata entro il 30 giugno 2016.

Solamente per tutte le variazioni non soggette ad atto notarile o a registrazione di volture catastali il soggetto passivo è tenuto a presentare apposita dichiarazione su modello ministeriale. Contatti l’Ufficio Tributi per i termini di presentazione e i modelli di dichiarazione o acceda al sito internet comunale www.comunebreda.it dove sono disponibili i modelli.

 


dove andare

Dove andare

Ufficio Tributi - Via Trento e Trieste 26 - 31030 Breda di Piave  - piano 1 


orario

Orario

dal lunedì al venerdì 9,00-12,30; mercoledì 16,00-18,00; sabato 9,00-12,00
Tel. 0422-600153 interno 4 - Fax 0422-600187 Email: tributicommercio@comunebreda.it


Note

Note

Note ....
modulistica

Moduli

Moduli da scaricare:

Icona file ISTRUZIONI DICHIARAZIONE IMU Icona file Richiesta rimborso ICI-IMU-TASI

Data ultima modifica:

Data ultimo aggiornamento: 08-03-2024
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